L’ordinamento giuridico italiano prevede che chiunque causi ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. Tale diritto di fonda sull’articolo 2043 del codice civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (responsabilità aquiliana).
Anche in caso di violazione degli obblighi contrattuali, la disciplina civilistica prevede che sia dovuto un risarcimento del danno. Tale tipo di responsabilità contrattuale si configura sia quanto il soggetto obbligato non adempie l’obbligazione prevista nel contratto sia nel caso in cui adempie solo parzialmente ovvero in maniera inesatta o tardiva.
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