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Tutela del patrimonio e trust

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Per la tutela, la gestione e l’organizzazione dei patrimoni il nostro ordinamento giuridico prevede diversi strumenti, tra cui l’atto di trust, il fondo patrimoniale, l’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., i patrimoni destinati delle società ex art 2447 bis c.c., il patto di famiglia, la fondazione.

Questi istituti hanno dei campi di applicazione circoscritti, con l’unica eccezione del trust, che infatti consente di soddisfare ogni esigenza di organizzazione e protezione patrimoniale.

Introdotto nel nostro ordinamento a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, l’atto di trust costituisce un programma con cui un soggetto (il Disponente, persona fisica o giuridica), trasferisce ad altro soggetto (il Trustee, anch’esso indifferentemente persona fisica o giuridica) determinati beni (o, più in generale, qualsiasi posizione soggettiva), che vanno a costituire il Fondo in trust, affinché siano amministrati nell’interesse dei Beneficiari (finali e/o del reddito del Trust) o per il raggiungimento di un determinato scopo.

Questo è lo schema tipico del trust ma può anche accadere che il disponente indichi sé stesso in qualità di Trustee o di Beneficiario, che il Trustee sia uno dei Beneficiari oppure che sia prevista la figura del Guardiano (o Protector).

La presenza del Guardiano è sempre necessaria nei trust di scopo ed i suoi poteri possono essere di vario tipo (ad esempio, di controllo, consultivi, di veto, di vigilanza, di revoca del Trustee).

Per realizzare il programma stabilito dal Disponente nell’atto istitutivo del trust e disciplinato dalla legge regolatrice prescelta, il Trustee impiega i beni ricevuti, i quali rimangono in ogni caso estranei rispetto al suo patrimonio ed alle sue vicende personali e obbligatorie.

Il trasferimento dei beni al Trustee, infatti, determina l’effetto giuridico della segregazione patrimoniale, per cui il Fondo in trust non è direttamente aggredibile né dai creditori del Disponente, né da quelli del Trustee, né da quelli dei Beneficiari.

Ciascun atto di disposizione del patrimonio viene concepito e redatto in funzione degli specifici interessi perseguiti dal Disponente, i quali possono essere di varia natura, ad esempio, famigliare, liberale, assistenziale ma anche commerciale, liquidatoria o di garanzia.

Di conseguenza, i campi di applicazione del trust sono innumerevoli.

Si può ricorrere al Trust :

  • per la tutela del patrimonio familiare e per ripartire i beni ed i redditi all’interno del proprio nucleo;
  • per la protezione del patrimonio personale (ad esempio, nel caso di soggetti che svolgono un’attività professionale o imprenditoriale);
  • per la tutela delle persone deboli o diversamente abili;
  • per gestire il passaggio generazionale dell’impresa;
  • per l’attribuzione dei beni in caso di separazione coniugale, divorzio o anche di cessazione di una semplice unione con figli;
  • per costituire un fondo patrimoniale in favore dei figli indipendentemente dal vincolo matrimoniale;
  • per effettuare un investimento in comune;
  • per iniziative benefiche o di utilità sociale;
  • per fornire una garanzia;
  • per procedere alla liquidazione di una società;
  • per la gestione delle partecipazioni societarie;
  • per il buon esito di una procedura concorsuale (concordato preventivo, fallimento).

A tutto ciò si aggiunga che il Trust consente di disciplinare aspetti che gli analoghi strumenti previsti dall’ordinamento non consentono di soddisfare.

In particolare,

  • rispetto al fondo patrimoniale il Trust non è limitato alla persistenza del matrimonio;
  • rispetto all’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. il Trust non prevede un vincolo statico bensì un programma dinamico rispetto alla destinazione del bene;
  • rispetto ai patrimoni destinati ex art. 2447 bis c.c. il Trust non richiede i medesimi vincoli formali e sostanziali;
  • rispetto al patto di famiglia il Trust determina l’effetto dello scioglimento del Fondo patrimoniale;
  • rispetto alla fondazione il Trust presenta una struttura organizzativa più snella e di prevedere meno formalità di gestione.

In materia di tutela e organizzazione dei patrimoni si segnala infine il contratto di affidamento fiduciario.

A differenza del Trust, trattasi di un contratto con cui un soggetto (l’Affidante) trasferisce un bene o un diritto ad altro soggetto (l’Affidatario), senza determinare alcun incremento del suo patrimonio, affinché dia esecuzione al programma affidatogli.

Il contratto di affidamento fiduciario è disciplinato dalla legge italiana, determina anch’esso l’effetto giuridico della segregazione patrimoniale e costituisce la struttura giuridica maggiormente concorrenziale rispetto al trust.

In questo ambito, lo Studio Legale DGGR fornisce ai propri clienti l’assistenza necessaria ad individuare e realizzare la soluzione più idonea per la tutela, l’organizzazione e la gestione del patrimonio personale o aziendale.

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