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Ritardo nella consegna del bagaglio?

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Ritardo nella consegna del bagaglio?

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La compagnia risponde per i danni esistenziali

Hai subito un danno al tuo bagaglio?

La sentenza del Giudice di Pace di Napoli, VII Sezione Civile, Dott. Cappiello, n. 16612/2013 affronta una problematica purtroppo molto frequente: la tutela del consumatore/viaggiatore, anche nelle ipotesi di semplice ritardo nella consegna del bagaglio.

Nel provvedimento in esame viene accertato il diritto di un passeggero di una compagnia aerea ad ottenere risarcimento del danno esistenziale per “vacanza rovinata” nell’ipotesi di ritardata consegna del bagaglio imbarcato, in considerazione del disagio patito per mancanza di vestiti ed effetti personali.

La sentenza in applicazione della Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999, ha riconosciuto agli attori oltre al danno patrimoniale emergente (€ 21,46), anche il danno esistenziale in misura di € 1.100,00 per ciascun passeggero.

Difatti la predetta convenzione all’art. 17 dispone come principio di carattere generale che il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati.

In particolare nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati. Inoltre l’art. 23 della Convenzione sancisce che le somme espresse in diritti speciali di prelievo nella presente convenzione si intendono riferite al diritto speciale di prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale.

La conversione di tali somme nelle monete nazionali si effettuerà, in caso di procedimento giudiziario, secondo il valore di tali monete in diritti speciali di prelievo alla data della sentenza.

Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato parte che sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di calcolo applicato alla data della sentenza dal Fondo stesso per le proprie operazioni e transazioni.

Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato parte che non sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo indicato dallo stesso Stato parte.

Tale decisione rappresenta un’importante innovazione giurisprudenziale, in quanto ha confermato quanto già disposto nel 2003 dal Giudice di Pace di Massa, che con la sentenza del 13 novembre 2003 concedeva all’istante il risarcimento del danno esistenziale da vacanza rovinata per la ritardata consegna del bagaglio, ma in misura ridotta (ex art. 1226 c.c.), in quanto all’epoca non era ancora in vigore la Convenzione di Montreal del 1999, dal cui combinato disposto scaturisce il recente provvedimento del Giudice di Pace di Napoli.

In realtà, anche nel 2010 il Tribunale di Palermo, a mezzo Sentenza del 3 giugno 2010, n. 2872, quantificava il risarcimento nei confronti del passeggero sulla scorta della Convenzione di Montreal, ma detta pronuncia riconosceva il diritto dell’istante sulla scorta dell’accertato inadempimento contrattuale del vettore aereo e non quale risarcimento del danno esistenziale da vacanza rovinata.

 

 

 

 

 

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