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Danno da vacanza rovinata: quando richiedere il risarcimento

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Danno da vacanza rovinata: quando richiedere il risarcimento

Il danno da vacanza rovinata è un pregiudizio che deriva dalla mancata possibilità di godere in modo pieno di una vacanza, quale occasione di piacere, di svago o di riposo. Il risarcimento trae origine dalla mancata, inesatta o parziale esecuzione del pacchetto turistico o di uno dei servizi inizialmente previsti nel contratto di viaggio.

Una fattispecie di danno che, espressamente prevista e tutelata dal nostro Legislatore nel Codice del Turismo (art. 46, D.Lgs n.79/2011), si riferisce alle tipologie di viaggio tutto compreso, ai pacchetti turistici (viaggio + alloggio), alle crociere. Il danno può essere sia di natura patrimoniale (nel caso in cui si sostanzi in un pregiudizio economico) sia esistenziale (stress o delusione per la mancata o parziale prestazione).

Qualsiasi elemento contenuto nel contratto oggetto del viaggio può rientrare nella normativa di danno da vacanza rovinata: dal trasporto all’alloggio, dallo smarrimento alla ritardata consegna o danneggiamento dei bagagli, fino ad arrivare alla mancanza di servizi e qualità promesse dall’organizzatore. Una disciplina, dunque, particolarmente complessa.

Quando richiedere un risarcimento per danno da vacanza rovinata

Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano il pacchetto turistico non è di scarsa importanza, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore (Tour operator) o al venditore (Agenzia di Viaggi), secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi contrattuali, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. 

Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

A supporto dei disagi subiti il viaggiatore dovrà documentare il danno arrecato attraverso fotografie, scontrini di pagamento, fatture, dichiarazioni scritte degli altri turisti e/o qualsiasi altro documento che possa attestare l’effettiva inadempienza totale o parziale del contratto.

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